Costruzioni Orizzonte S.r.l.
Società operante nel settore edile dal 1998
Rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 87 co.3 CCII per un concordato in continuità indiretta
Controvalore complessivo dell’operazione € 22 milioni
Ruolo di Giovanni Angelini & Co: Attestatore
Anno 2023.
Storia della società, attività svolta e cause della crisi
Costituita nel 1998 ha svolto la propria attività con successo sino al 2020 anno in cui è iniziata la pandemia Covid 19 che è una delle cause principali della crisi.
Un altro motivo che ha portato la società ad una tensione finanziaria importante, è legato al mercato che strategicamente la società ha voluto aggredire: quello degli appalti pubblici. Ma a causa della concorrenza le aggiudicazioni degli appalti avvenivano in qualche caso anche sotto costo generando perdite economiche anche importanti. Infine altro motivo è legato al blocco della cessione dei crediti fiscali che la società acquisiva concedendo sconti in fattura ai propri clienti. Il mercato ormai saturo ha bloccato gli acquisti di detti crediti e le società edili si sono trovate a svolgere lavori, anticipando finanziariamente i costi e non hanno dall’altro lato avuto la possibilità di cederli per un ritorno monetario.
Il Piano di turnaround
Il Piano estende il suo orizzonte temporale nel periodo 2023-2026 e prevede la continuità aziendale indiretta tramite la cessione di un ramo di azienda ad una società la quale ha contestualmente presentato offerta irrevocabile di acquisto del ramo allo scadere del contratto di affitto (2026) in caso di omologa del concordato. Inoltre la continuità ha permesso l’ultimazione di alcuni cantieri rimasti in capo alla debitrice e ancora non ultimati alla data di presentazione della domanda di concordato, con contestuale maturazione di altri crediti fiscali la cui cessione è prevista a piano nell’orizzonte temporale 2023-2026. Sono previsti inoltre dismissioni di alcuni immobili di proprietà della società sempre entro il 2026.
Ruolo di Giovanni Angelini & Co
Giovanni Angelini & Co, nella persona del socio fondatore ha redatto la relazione di attestazione ex art. 87, comma 3, CCII. Trattandosi di un concordato con continuità aziendale, sempre ai sensi dell’art. 87, co.3, CCII è stata inoltre verificato ed attestato che la prosecuzione dell’attività di impresa permettesse di superare l’insolvenza del debitore, garantisse la sostenibilità economica dell’impresa e permettesse di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale.