Ciupi A S.r.l.
Società edile di costruzioni in campo civile e industriale.
Elaborato un Indipendent Business Review (IBR).
Controvalore complessivo dell’operazione € 22 milioni.
Ruolo di Giovanni Angelini & Co: Advisor finanziario.
Anno 2012
Ruolo di Giovanni Angelini & Co
Giovanni Angelini & Co si inserisce nell’operazione quale Advisor finanziario della Banca Monte dei Paschi di Siena per l’effettuazione di un IBR (Independent Business Review) circa un piano attestato di risanamento e una attestazione redatta da terzi professionisti, per rendere quindi un parere indipendente su una prospettata operazione di ristrutturazione dell’indebitamento e rilancio delle attività industriali. Il parere reso da Giovanni Angelini & Co si conclude con esito negativo non sussistendo i requisiti di fattibilità prospettati con il piano di rilancio.
Situazione societaria
La società Ciupi Alvaro & C. di Ciupi Alvaro, Giuseppe e Luciano S.r.l., nasce nel 1978. La società opera nel settore delle costruzioni edili, industriali, terziario e ristrutturazioni da molto tempo quindi, ed ha avuto storicamente un ruolo molto importante nell’economia e nella società senese.
La società manifesta un fabbisogno finanziario di breve termine per gestire la situazione di scaduto, in particolare debiti operativi – sui quali è in corso una cambializzazione e debiti tributari – sui quali è in corso una rateazione in attesa della definizione del piano di risanamento da attestarsi ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d) della L.F. (e quindi e alternativamente, Piano Attestato, Accordo di ristrutturazione dei debiti o Concordato Preventivo).
La società richiede al sistema bancario un finanziamento, de destinarsi a pagamento di debiti scaduti, senza distinzione di privilegio operazione che da parte di Giovanni Angelini & Co viene valutata rischiosa soprattutto in relazione alla mancanza del nesso di funzionalità tra questo tipo di finanziamento e la continuità.
La società aveva già in passato, adottato un Piano Attestato di Risanamento ai sensi dell’art.67 comma 3, lett. d) L.F. attestato ma tale piano non è stato portato a termine, né sono stati rispettati gli assunti previsti, inoltre è stato tentato un Accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis L.F. il cui iter omologatorio non è risultato avviato per il tramite del preventivo deposito al Registro delle Imprese.
La struttura economico patrimoniale e finanziaria presentava segnali di marcato e persistente squilibrio.
Per l’insieme dei fatti sopra tratteggiati abbiamo segnalato come la società non aveva prospettive di continuità aziendale consigliando l’adozione di una procedura a carattere liquidatorio.